Considerazioni sulla prescrizione

La prescrizione è una causa estintiva del reato concepita originariamente come del tutto eccezionale, per i casi in cui il decorso del tempo ha fatto venir meno l’interesse dello Stato alla ricerca e alla punizione del colpevole, che tra l’altro si presumerebbe  persona ormai molto cambiata rispetto all’epoca di commissione del reato. I tempi di prescrizione, diversi a seconda della gravità del fatto, erano comunque originariamente tali da non potersi neppure ipotizzare un’incidenza sul processo, i cui tempi di svolgimento erano (anno 1930, cui risale il codice penale vigente, con poche e semplici previsioni di reato, procedure più semplici e sommarie, in un contesto sociale ben più controllato) molto inferiori agli attuali. Per questo, fino a una ventina di anni fa i reati prescritti erano in una percentuale minima, al punto da richiedersene una giustificazione scritta da parte dei magistrati che li avevano avuti in carico.

Allungatisi i tempi medi dei procedimenti, si sarebbe dovuto pensare a una correlativa estensione dei termini di prescrizione se non addirittura a una completa revisione della materia. Al contrario, con la legge cosiddetta ex-Cirielli del 2005 quei termini sono stati notevolmente abbreviati per facilitare l’estinzione di processi riguardanti Berlusconi o suoi sodali: si è così arrivati agli alti numeri di oggi (oltre 140.000 reati prescritti nel 2010), che implicano un preoccupante spazio di impunità per i reati puniti con pena inferiore ai dieci anni (fra cui in particolare i reati di carattere amministrativo). La prescrizione, nei termini in cui oggi si configura, inficia il principio di legalità, mortifica l’autorità dello Stato, danneggia le parti lese, diminuisce le garanzie di sicurezza per i cittadini. Ce ne sarebbe abbastanza per ritenere la norma incostituzionale sotto vari profili (fra cui il principio di ragionevolezza e quello specifico di responsabilità penale), ma comunque un eventuale intervento della Corte costituzionale non gioverebbe per il passato, stante il principio del ‘favor rei’ (in caso di successione di norme, si applica quella più favorevole all’imputato).  

Fra le varie menzogne sbandierate allorché si fece votare alla Camera la cosiddetta “prescrizione breve” per gli incensurati, con cui si intendeva allargare ulteriormente gli spazi di impunità per reati come la corruzione e l’abuso di ufficio, è quella che la prescrizione dei reati corrisponderebbe ad un principio di civiltà accolto in tutti i paesi democratici. Di fatto la prescrizione in materia penale è sconosciuta nei paesi del sistema anglosassone (tutti ricordano la vicenda del regista Polanski, perseguito dalla giustizia americana per un reato sessuale risalente a più di trent’anni prima), e in altri paesi con ordinamenti simili al nostro cessa di decorrere nel momento del rinvio a giudizio, sì che la pratica in vigore in Italia è del tutto anomala rispetto al resto del mondo. Certo è che una prescrizione che continua a decorrere anche dopo l’inizio del processo, mentre cioè si sta svolgendo l’intervento repressivo dello Stato, è un non senso sul piano logico prima ancora che giuridico e non può non incentivare la più disinvolte manovre dilatorie dell’imputato con conseguente allungamento inevitabile dei tempi processuali.

Genesio, magistrato, ex presidente dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario e molto altro

Informazioni alessandrolanteri
Un ottimista che si presta a fare politica per passione

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